Indicazioni valide per le procedure del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore il 15/07/2022.
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un legale munito di procura.
Il ricorso è necessariamente formato ai sensi degli artt. 20, comma 1 bis ovvero 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e va trasmesso esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato.
La domanda è tempestiva (art.201 CCII) quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. La domanda
può comunque essere presentata anche in data successiva: le domande presentate successivamente a detto termine, ma non oltre il
termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, saranno considerate
tardive e trattate ai sensi dell’art. 208 CCII. Decorso quest’ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive
saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore e se la domanda
viene trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito
tempestivo.
La domanda non è soggetta al pagamento del contributo unificato e dei diritti.
La domanda, in carta semplice (Modello domanda di ammissione al passivo), deve contenere i seguenti elementi:
Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.
A norma dell’art. 210 CCII, se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all’attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di apertura della procedura. Se è stata presentata domanda di rivendica o restituzione, la stessa può essere successivamente modificata, fino all’udienza di esame dello stato passivo, chiedendo l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura della procedura.
Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale valore della cosa in prededuzione.
Ogni creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 138 CCII
Il Comitato dei creditori dovrà essere costituito entro trenta giorni dalla data della sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, sicché la comunicazione di disponibilità deve essere inviata con urgenza.
I creditori che domandano l’ammissione al passivo si cureranno di presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo stato passivo e gli eventuali allegati.
Segnatamente, essi sono sollecitati fin da subito a rendersi parte diligente nel provvedere al deposito della documentazione di seguito descritta.
1) I creditori che assumono di essere titolari del privilegio c.d. artigiano, in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della l. n. 443 del 1985, al fine di provare la titolarità del privilegio, produrranno:
2) le società cooperative allegheranno ogni documentazione idonea a comprovare la mutualità prevalente;
3) i professionisti che richiedono i compensi per l’attività prestata correderanno la domanda di ammissione con la liquidazione resa dall’Ordine di appartenenza e con ogni documentazione idonea a comprovare il lavoro eseguito e/o l’opera prestata;
4) gli agenti di commercio produrranno il certificato di iscrizione alla CCIAA e la documentazione comprovante il rapporto di agenzia in essere o cessato (contratto, Enasarco, ecc.);
5) le banche accompagneranno il ricorso con la copia di tutti i contratti sui quali fondano la propria pretesa e di tutti gli estratti conto dell’ultimo anno.