Genius Concorsuali

Come redigere la domanda di ammissione al passivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Indicazioni valide per le procedure del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore il 15/07/2022.

La domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto personalmente dalla parte o da un legale munito di procura.

Il ricorso è necessariamente formato ai sensi degli artt. 20, comma 1 bis ovvero 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e va trasmesso esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato.

La domanda è tempestiva (art.201 CCII) quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva: le domande presentate successivamente a detto termine, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, saranno considerate tardive e trattate ai sensi dell’art. 208 CCII.  Decorso quest’ultimo termine e, comunque, fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore e se la domanda viene trasmessa al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

La domanda non è soggetta al pagamento del contributo unificato e dei diritti.

Contenuto della domanda

La domanda, in carta semplice (Modello domanda di ammissione al passivo), deve contenere i seguenti elementi:

  1. indicazione della procedura a cui si intende partecipare;
  2. generalità del creditore che effettua l’insinuazione/richiesta di ammissione complete di CF e partita IVA; indicazione delle coordinate bancarie dell’istante ovvero la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall’accredito in conto corrente bancario, stabilita dal Giudice delegato.
  3. determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, non omettendo, se del caso, la richiesta degli interessi o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica;
  4. succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (es: rapporto di lavoro subordinato, in qualità di … per il periodo dal … al …; fornitura di beni consistenti in … forniti in data …; fornitura di servizi consistiti in …; etc.);
  5. eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato (basta indicare il fatto che dà luogo alla prelazione; ad es.: … si tratta di credito di lavoro subordinato…; si tratta di provvigioni … derivanti da ….; si tratta di  prestazioni professionali…. effettuate in qualità di …….; etc.), nonché l’indicazione del bene o dei beni sui quali si esercita la prelazione speciale (ad esempio: ipoteca, pegno o privilegio sul seguente bene:……….), nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. Si noti che se tali indicazioni mancano o sono assolutamente incerte, il credito si considera chirografario, cioè non munito di alcuna prelazione;
  6. indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. E’ onere del creditore comunicare al Curatore, con le stesse modalità, le eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Se le comunicazioni non possono essere inviate dal Curatore al creditore per posta elettronica certificata,  sia perché il creditore non ha effettuato l’indicazione di cui al precedente n. 6 (vedi "CONTENUTO DELLA DOMANDA"), sia perché successivamente le comunicazioni per posta elettronica certificata al creditore sono divenute impossibili per causa a lui imputabile (o imputabile al titolare della utenza di posta elettronica certificata che eventualmente il creditore utilizzi come proprio recapito), le comunicazioni sono eseguite solo mediante deposito in Cancelleria.
  7. conteggio dettagliato degli interessi maturati, qualora richiesti (si rammenta che: gli interessi sui crediti al chirografo vanno calcolati fino alla data della dichiarazione di fallimento; gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale sono ammissibili al privilegio fino a tale data, mentre sono suscettibili di sola ammissione al chirografo per il periodo successivo; i crediti assistiti da pegno o ipoteca sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.; gli interessi vanno calcolati fino alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo qualora il fallimento consegua a tale procedura);
  8. per coloro che formulano domanda di ammissione in relazione a compensi assoggettati a ritenuta d’acconto: l’indicazione del Codice Fiscale, del luogo, della data di nascita e del domicilio del percipiente;
  9. per i lavoratori subordinati: la precisazione di quanto richiesto, per voci separate e specifiche, con riferimento alle retribuzioni arretrate, al TFR e al mancato preavviso, avendo cura di fornire copia della busta paga e dei conteggi dettagliati; gli importi dovranno essere insinuati al lordo delle trattenute fiscali ed al netto delle trattenute previdenziali.

Avvertenze

  • il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
  • il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4);
  • l’art. 10, comma 1, CCII, dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice pone a carico del Curatore sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l’obbligo di munirsene, oppure al domicilio digitale preventivamente attivato dagli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure, nei casi previsti dall’art. 10, comma 2, CCII;
  • se è omessa l’indicazione di cui al n. 6, oppure se i soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di domicilio digitale non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria, a norma dell’art. 10, comma 3, CCII;
  • il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dalla parte che propone la domanda;
  • saranno considerate irricevibili e non verranno esaminate le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, nonché quelle, in formato sia cartaceo che digitale, depositate o inviate a mezzo posta o con modalità telematiche direttamente alla Cancelleria;
  • i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Domande di rivendica

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

A norma dell’art.  210 CCII, se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all’attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di apertura della procedura. Se è stata presentata domanda di rivendica o restituzione, la stessa può essere successivamente modificata, fino all’udienza di esame dello stato passivo, chiedendo l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura della procedura.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale valore della cosa in prededuzione.

Comitato dei creditori

Ogni creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 138 CCII

Il Comitato dei creditori dovrà essere costituito entro trenta giorni dalla data della sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, sicché la comunicazione di disponibilità deve essere inviata con urgenza.

Allegati

I creditori che domandano l’ammissione al passivo si cureranno di presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo stato passivo e gli eventuali allegati.

Segnatamente, essi sono sollecitati fin da subito a rendersi parte diligente nel provvedere al deposito della documentazione di seguito descritta.

1) I creditori che assumono di essere titolari del privilegio c.d. artigiano, in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della l. n. 443 del 1985, al fine di provare la titolarità del privilegio, produrranno:

  1. certificato della Camera di Commercio con l’iscrizione all’Albo Artigiani;
  2. estratto del libro matricola riferito e correlato al tempo in cui il credito è sorto;
  3. bilancio o libro inventari, sempre con riferimento al tempo in cui il credito è sorto;
  4. copia delle dichiarazioni IVA e della dichiarazione dei redditi;
  5. copia dei bollettini di versamento di pagamento dei contributi previdenziali dei singoli soci (qualora si tratti di imprese che esercitano l’attività artigiana in forma societaria);

2) le società cooperative allegheranno ogni documentazione idonea a comprovare la mutualità prevalente;

3) i professionisti che richiedono i compensi per l’attività prestata correderanno la domanda di ammissione con la liquidazione resa dall’Ordine di appartenenza e con ogni documentazione idonea a comprovare il lavoro eseguito e/o l’opera prestata;

4) gli agenti di commercio produrranno il certificato di iscrizione alla CCIAA e la documentazione comprovante il rapporto di agenzia in essere o cessato (contratto, Enasarco, ecc.);

5) le banche accompagneranno il ricorso con la copia di tutti i contratti sui quali fondano la propria pretesa e di tutti gli estratti conto dell’ultimo anno.

 

Modello domanda di ammissione al passivo